Rubrica a cura dell'Avv. Giuseppe La Fratta
g.ius@studiolafratta.it

1. L'avvocato del futuro
2. Relazione del convegno sul processo telematico
3. Lo Stato italiano non può rifiutarsi di pagare gli onorari all'avvocato antistatario


1. L'avvocato del futuro.
La visione nostrana dell'avvocato tuttora legata all'immagine del manzoniano azzeccagarbugli, tra montagne polverose di libri e di carte bollate, trincerato nella sacralità del "latinorum" per impressionare i più ingenui, è ormai destinata a scomparire definitivamente dall'immaginario collettivo.
Anche la professione forense, non senza traumi e polemiche di alcuni professionisti, è destinata a subire grossi cambiamenti.
In questi ultimi 50'anni, anche grazie al benessere economico che ha accompagnato il nostro paese dopo la fine della guerra, vi è stata una vera e propria esplosione della giustizia; merito sia di un maggior numero di leggi a tutela dei nuovi interessi della società che di una giurisprudenza molto spesso creatrice di nuovi diritti.
Ciò ha comportato per gli avvocati la necessità di specializzarsi in settori specifici del diritto, sia privato che pubblico, di lavorare in équipe, nonché di ricorrere sempre di più all'utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici.
E' ormai sempre più raro trovare un avvocato che non si avvalga dell'uso del computer per il suo lavoro.
Le nuove tecnologie saranno sempre più preponderanti nel lavoro degli avvocati, non solo per l'attività di redazione degli atti giudiziari e per la ricerca giurisprudenziale, ma anche per l'attività processuale vera e propria.
Nel quadro di profonde riforme che sono state avviate nel nostro paese in questi ultimi anni con l'obbiettivo primario di favorire la modernizzazione del sistema imprenditoriale nonché degli apparati burocratici dello stato, al fine di fronteggiare la forte competizione del nuovo mercato globale, una grande novità, introdotta dalla c.d. legge Bassanini, è quella della firma digitale, prevista dal D.P.R. 513/97 (in attuazione del'art.15 co. 2 della l. n.59/97).
L'Italia è uno dei primi paesi al mondo ad aver introdotto, in modo organico, l'istituto della firma digitale come strumento legalmente riconosciuto per la stipulazione di contratti in formato elettronico che assolvono al requisito legale della forma scritta.
A questo D.P.R. ha poi fatto seguito il D.P.C.M. n.8 del 1999, contenente le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, che ha così definito il quadro normativo sulla firma digitale.
In futuro avvocati, magistrati, notai e tutti coloro che per qualsiasi motivo si occuperanno di contratti, dovranno necessariamente avere dimestichezza con questo strumento.
Quello della firma digitale è stato un primo ed importante passo verso quello che è un progetto più ampio, cioè, l'intera informatizzazione delle attività economiche nonché dei rapporti tra cittadino e Stato.
Uno degli aspetti più importanti di questa operazione consiste nel miglioramento del sistema processuale, sia civile che penale.
E' ormai noto come la giustizia italiana sia in profonda crisi, come ci ricordano le sempre più frequenti sentenze di condanna inflitte dalla corte di Strasburgo al nostro paese per violazione della convenzione europea dei diritti umani a causa della eccessiva durata dei nostri processi, che nel civile raggiungono spesso tempi ultra decennali.
L'argomento, che è ormai all'ordine del giorno anche nel dibattito politico, vede le cause di questa crisi sia nella cattiva organizzazione, sia nella carenza degli organici, nonché proprio nelle stesse norme che disciplinano la materia.
Il problema che quindi richiede massicci interventi su tutti questi aspetti, certamente può ricevere un aiuto significativo dall'impiego degli strumenti informatici.
E' per questo che il Ministro della Giustizia ha recentemente emanato con il decreto n. 264 del 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2000, un regolamento per la tenuta dei registri giudiziari che servirà a creare le infrastrutture per la realizzazione di quello che sarà il vero e proprio processo telematico (vedi relazione).
E' questa la vera grande riforma che molto probabilmente rivoluzionerà il sistema processuale in Italia.
E' in arrivo il decreto del Presidente della Repubblica contenente il "Regolamento sull'uso di strumenti informativi e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo della Corte dei Conti", approvato il 26/01/01 da parte del Consiglio dei Ministri, la cui entrata in vigore è prevista per il 31 maggio 2001 (salvo proroghe!).
Tale Regolamento, come si legge nella relazione illustrativa del Ministro della Giustizia, intende dettare una disciplina più analitica rispetto a quanto previsto in generale dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, in modo da rendere più funzionale, nella attività strumentale del processo civile (nonché del processo amministrativo e davanti alla Corte dei Conti), l'uso di strumenti informatici e telematici, anche a seguito delle più recenti innovazioni tecnologiche".
Esso si pone come disciplina integrativa delle regole processuali e non sostitutiva andando ad arricchire l'attuale sistema processuale, sempre nell'ambito dei principi giuridici vigenti nel nostro ordinamento; ad esempio, prevedendo un nuovo sistema di comunicazione dei biglietti di cancelleria e di notifica degli atti processuali, in formato elettronico e con firma digitale, da inviare, o tramite il sistema informatico interno oppure all'indirizzo di posta elettronica dell'avvocato.
Anche la parte potrà notificare gli atti giudiziari all'avversario trasmettendo per via telematica l'atto medesimo all'ufficiale giudiziario, che procederà alla notifica con le medesime modalità; in ogni caso se non potrà procedere alla notificazione telematica potrà sempre trarre dall'atto ricevuto in formato digitale copia cartacea e, dopo averne attestato la conformità all'originale, notificarla assieme al duplicato del documento informatico nei modi previsti dall'art. 138 e ss. c.p.c.
Allo stesso modo potrà procedersi alla costituzione in giudizio e deposito di documenti in cancelleria; alle iscrizioni a ruolo dei procedimenti, anche grazie all'entrata in vigore della legge sul contributo unico. Ma il punto nevralgico di tutto questo nuovo sistema consiste nella formazione del fascicolo informatico.
La cancelleria, nella formazione del fascicolo d'ufficio dovrà inserire tutte gli atti processuali in formato digitale, nonché trarre copia informatica di quei documenti che verranno depositati o prodotti in formato cartaceo, sempre che l'operazione non risulti eccessivamente onerosa; l'obbiettivo sarà quello di rendere il fascicolo dell'ufficio, nonché quelli di parte, interamente consultabili on-line da parte di avvocati e magistrati; in ogni caso la formazione del fascicolo informatico non elimina l'obbligo di formazione del fascicolo d'ufficio.
Un aspetto che certamente contribuirà moltissimo alla diminuzione dei tempi morti (sic.) dei processi è la previsione della possibilità della trasmissione del fascicolo d'ufficio in ogni stato e grado del processo per via telematica, con particolari modalità che saranno stabilite con il regolamento tecnico-operativo per il funzionamento e la gestione del sistema informatico civile, nonché per l'accesso dei difensori, delle parti e degli ufficiali giudiziari, la cui adozione è prevista entro il 30 aprile 2001 (salvo proroghe!).
Taranto, lì 27 gennaio 2001

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2. Relazione del convegno sul processo telematico
del 9 Giugno 2000 - Hotel Excelsior - Roma.

Si è tenuto venerdì 9 giugno 2000 il convegno nazionale dal titolo "il processo telematico", relativo al regolamento per la tenuta dei registri degli uffici giudiziari adottato con decreto n. 264 dal Ministro della Giustizia di concerto con i Ministri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, in data 27 marzo 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2000.
Relatori la Dott.ssa Floretta Rolleri, magistrato responsabile dei progetti di automazione del Ministero della Giustizia, capo Gabinetto del Ministero della giustizia, capo dell'Ufficio legislativo del ministero della giustizia; l'Avv. dello Stato Francesco Cocco, capo gabinetto dell'AIPA (Autorità per l'Informatica della Pubblica amministrazione); Dott. Pasquale Liccardo, Magistrato di Bologna, responsabile del progetto POLIS; l'Avv. Mario Jacchia, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna; Dott. Sergio Brescia, Magistrato responsabile dell'automazione del settore della Giustizia civile del Ministero della Giustizia; Coordinatore Il Prof Donato A. Limone docente di diritto dell'informatica presso l'Università di Lecce e Presidente della Commissione AIPA per le norme tecniche per la firma digitale.
Tale regolamento si preannuncia come una vera e propria rivoluzione nel sistema processuale, completando un quadro normativo che getta le fondamenta per la realizzazione di un processo telematico, il cui regolamento di attuazione sta per esser licenziato dal Ministero della Giustizia.
Sostiene l'Avv. Cocco che l'Italia è il primo paese in Europa ad aver adottato un sistema informatico ad altissima sicurezza: la RUPA (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione), che sorta come confederazione di vecchie reti informatiche settoriali, è il risultato di una eccellente opera di connessine unitaria. Il sistema informatico nazionale, assicura l'Avv. Cocco, è al riparo da qualsiasi attacco da parte di pirati informatici, grazie ad un'ulteriore rete che collega i vertici dell'amministrazione, la così detta G-NET.
Gli Uffici di Gabinetto, gli Uffici Legislativi e le Segreterie dei Ministri costituiscono nel loro insieme l’elemento di raccordo organizzativo fondamentale, nelle Amministrazioni, tra indirizzo politico e responsabilità direttive e operative; la G-NET è stata pensata per permettere l'ottimizzazione delle attività decisionali e l’esecuzione dei principali processi operativi dell'attività di governo.
Tra un paio di anni, tutti gli uffici pubblici saranno in rete; c'è una chiara volontà politica in questo senso, ed in una tale rivoluzione dalla Pubblica Amministrazione non poteva mancare la riforma del processo.
In futuro, spiega l'Avv. Cocco, il processo tributario e quello amministrativo, che sono prevalentemente documentali, si svolgeranno integralmente on line, ma ben presto anche il processo civile subirà una significativa trasformazione in questo senso.
In questa direzione va anche la recente riforma sul contributo unificato per gli atti giudiziari previsto dalla legge finanziaria per l'anno 2000 - 23.12.99 in vigore dal 1° luglio di quest'anno, che permetterà di assolvere, con un unico contributo, a tutti gli adempimenti fiscali per l'iscrizione a ruolo delle cause, anche per via telematica (una volta approvato il relativo regolamento da parte del Ministero delle finanze).
La dott.ssa Floretta Rolleri riferisce che una tale rivoluzione giudiziaria sarebbe stata un'utopia se non preceduta da alcune importanti disposizioni; in particolare il D.lgs. 12 febbraio 1993 n. 39, in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni; tale norma permetterà di considerare come validamente adottati tutti gli atti del processo documentati in forma digitale, semplicemente assicurando l'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione degli stessi; se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi è prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa sarà sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'immissione.
Altre disposizioni normative che sono state il background di tale riforma sono il D.P.R. n. 748 del 1994, regolamento recante le modalità applicative del D.lgs. n. 39 del 1993 e la L. n. 59 del 1997 (la c.d. legge Bassanini).
Quest'ultima legge con l'art. 15 ha riconosciuto nel nostro ordinamento la validità della firma digitale, realizzando così la possibilità di attribuire anche ai documenti formati dai privati con strumenti informatici o telematici validità e rilevanza a tutti gli effetti di legge.
E' grazie a tale tecnologia, che permette di individuare in modo praticamente certo la fonte di provenienza delle informazioni che viaggiano sulla rete, che sarà possibile mettere in comunicazione in maniera sicura il mondo degli avvocati con quello della giustizia; infatti il presupposto fondamentale affinché gli avvocati possano consultare, estrarre copie e svolgere tutte le normali attività di cancelleria on-line, è che la loro identità sia accertabile anche per via telematica.
Questa funzione verrà garantita secondo la Dott.ssa Rolleri, dalla firma digitale che ogni avvocato dovrà avere, oppure grazie alla mediazione degli ordini degli avvocati, che svolgeranno un ruolo di certification athority garantendo con la propria firma digitale l'identità degli avvocati, ma i Consigli degli Ordini potranno anche assegnare in autsourcing ad opportune società di servizi specializzate, i compiti di verifica e di firma elettronica.
Un esempio di come la telematica e l’informatica possano incidere in maniera veramente significativa sulla qualità del servizio pubblico giustizia, è stato dato dal Tribunale di Bologna.
L'evidente situazione di crisi della giustizia soprattutto civile in Italia, ha spinto l'avvocatura bolognese congiuntamente alla magistratura, ad elaborare una strategia comune per arginare un fenomeno destinato a peggiorare sempre di più; tale collaborazione è stata formalizzata con la costituzione dell'UDAI (Ufficio Documentazione Automazione Informatizzazione) suddiviso in un Dipartimento per gli affari penali ed un Dipartimento per gli affari civili.
Da questo sodalizio è nato il progetto POLIS, che consiste in un sistema di memorizzazione informatica del testo integrale di tutte le sentenze emesse dal Tribunale di Bologna, consultabili per via telematica da magistrati e avvocati.
La fervida attività del foro bolognese è sta molto apprezzata da Ministero della Giustizia, che lo ha incaricato di studiare l'informatizzazione dei servizi di cancelleria.
Spiega l'Avv. Mario Jacchia, responsabile, insieme al Dott. Pasquale Liccardo, del dipartimento degli affari civili dell'UDAI, che la semplice informatizzazione dei servizi di cancelleria non avrebbe avuto senso, perché avrebbe comportato la informatizzazione di tutte le disfunzioni e le sovrastrutture di un'organizzazione totalmente superata e inefficiente, per tali ragioni è nato il progetto "Processo Telematico" , del quale, il progetto POLIS è diventato solo la parte finale.
Il progetto è stato completato l'anno scorso ed approvato dal Ministero della Giustizia, che ha scelto il Tribunale di Bologna come foro pilota per la realizzazione dell'informatizzazione non soltanto dei servizi di cancelleria, ma dell'intero processo civile.
Per la realizzazione del progetto "Processo Telematico" il Consiglio Forense di Bologna ha dato incarico ad una società di organizzazione aziendale, la C.O. Gruppo S.r.l., di studiare, sotto la supervisione di un comitato tecnico scientifico dell'Università di Bologna, quali dovevano essere le condizioni organizzative necessarie degli studi professionali perché si potesse realizzare un processo interamente telematico; questo ha portato ad una analisi della attuale situazione dei servizi di cancelleria, che l'Avv. Jacchia ha definito semplicemente catastrofica; l'attuale sistema è assolutamente inadeguato per la realizzazione di modalità operative informatiche ed anche telematiche, per motivi organizzativi, normativi e culturali.
Il sistema delle cancellerie giudiziarie è costituito da una congerie di uffici estremamente frammentata, che non è in funzione delle esigenze degli utenti, ovvero gli avvocati, ma assolve ad esigenze differenti che a volte coincidono con l'iter del codice di procedura civile, a volte con le esigenze dei vari giudici, a volte con i servizi degli altri uffici; ogni cancelleria opera separatamente dalle altre senza un minimo di coordinamento; spesso capita che i segretari abbiano un proprio registro personale di scarico in cui viene annotato, in maniera privata, il passaggio dei fascicoli processuali, con un evidente dispendio di tempo e di energie.
Dallo studio commissionato dal Consiglio forense bolognese è risultato che, migliorare gli attuali servizi di cancelleria è assolutamente inutile; un miglioramento dell'attuale situazione può esser garantito solo superando gli adempimenti ora imposti dalla burocrazia permettendo agli avvocati un collegamento diretto con il fascicolo processuale.
Una spiegazione del perché si è arrivati ad una situazione di tale inefficienza del sistema informativo che regge il processo civile italiano, secondo il Dott. Liccardo, è da ricercare nell'intero impianto normativo che disciplina il funzionamento delle cancellerie giudiziarie; un sistema concepito per un processo ispirato ai principi dell'oralità e della concentrazione, ma che vengono sistematicamente disattesi, basti pensare alla previsione di cui agli art. 81 delle disp. att. del codice di procedura civile, che prevede un tempo massimo tra un udienza e l'altra non superiore di 15 giorni, per comprendere come le aspettative del legislatore del ''42 siano state deluse, e di come un sistema informativo legato ad un processo dai tempi armai distorti sia da cambiare per non peggiorare ulteriormente la situazione.
Questo sistema separa, in moto netto ed irrimediabile, le informazioni di cancelleria dalle informazioni del processo, ciò comporta che per la gestione del processo tutto sia demandato alla memoria degli attori dello stesso (avvocati e giudice), ma data la estrema lunghezza dei processi, che durano una media di 6-7 anni, questi sono costretti spessissimo ad una reiterazione dalle attività di giudizio e valutazione, con dispendio di tempo ed energie con evidente pericolo di volatilizzazione delle stesse. Nel processo civile italiano la scrittura ha completamente soppiantato l'oralità, a dispetto di quanto stabilito dall'art. 180 del c.p.c. la trattazione della causa con memorie scritte non è più un'eccezione, ma la regola.
Modificare il sistema informativo delle cancellerie non vuole significare, eliminare l'udienza dal processo, ma anzi rafforzarne il ruolo.
Spiega il Dott. Liccardo, che attualmente l'udienza civile viene gestita come un mero evento dal sistema informativo che a questa sottende; ciò che accade nel giudizio non è possibile apprenderlo dai registri di cancelleria, anche se solo sommariamente; unico elemento di ausilio in questo senso può essere l'oggetto della nota di iscrizione a ruolo; migliorare la qualità del sistema informativo significa recuperare la dimensione informativa complessiva del processo.
Anche per il Dott. Sergio Brescia, un processo telematico non deve mirare all'eliminazione dell'udienza dal processo civile, questa deve rimanere, perché il confronto immediato tra le parti, la percezione delle emozioni, sono importanti per la decisione della causa.
Secondo il Dott. Brescia introdurre l'informatica nel processo è ormai una condizione necessaria per ridare efficienza al nostro sistema processuale. Il regolamento che è stato approvato il 27 marzo è solo il preludio di quella che sarà una vera e propria riforma delle regole del processo. Lo strumento che il Governo ha deciso di adoperare è quello del regolamento, sfruttando quelle aperture alla deregulation che il codice di rito permette, come ad esempio quella dell'art.121 c.p.c., che prevede la libertà delle forme. In questo modo sarà forse possibile superare le pastoie parlamentari e vincere le grosse resistenze che vengono contrapposte ad una riforma della giustizia da tutte quelle forze che dall'inefficienza di questo paese traggono enormi profitti.
Taranto, lì 12 giugno 2000

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